STATUTO
“FIORI sulla LUNA, amici della Neuropsichiatria Infantile di Cuneo”.
L’Associazione ha sede in Via c/o S.C. di Neuropsichiatria infantile,ASO S. Croce e Carle, via A. Carle, 5, 12100 Cuneo
ART. 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha per scopo la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei bambini affetti da patologie neurologiche e delle relative famiglie.
A tal fine si propone di:
- Favorire un sempre più stretto rapporto tra famiglie e operatori del SSN;
- Promuovere e creare un collegamento tra famiglie, con l’aiuto dei professionisti, allo scopo di rendere accessibili tutte le informazioni e approfondire tutte le tematiche inerenti le patologie neurologiche;
- Tutelare le famiglie nel luogo di residenza offrendo loro assistenza domiciliare volontaria specificamente rivolta al bambino;
- Tutelare le famiglie nel luogo di “ricovero per diagnosi e cure” del bambino sia per quanto concerne le informazioni logistiche che per eventuali aiuti economici, se necessari;
- Sostenere la ricerca, l’informazione e l’approfondimento professionale promuovendo ogni iniziativa adatta allo scopo;
- Realizzare incontri tendenti alla creazione di una coscienza professionale tra coloro che lavorano nel settore e sono preposti alla cura;
- Stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati al fine di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
- Promuovere rapporti con altre associazioni mediche nazionali e internazionali e ogni altra organizzazione avente analoghe finalità istituzionali.
- Stabilire eventuali sinergie fra medicina convenzionale e medicina tradizionale laddove si ritenga utile l’apporto di entrambi.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire beni mobili in proprietà, locazione, leasing o comodato, compresi immobili da utilizzare quale sede legale od amministrativa o quale luogo di svolgimento delle attività previste dal presente articolo, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività.
L’Associazione non persegue né perseguirà scopi di lucro, né fini politici, rimanendo apartitica, mantenendo sempre autonomia di decisione e di scelte operative a garanzia di ogni eventuale e possibile strumentalizzazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta da legge.
L’attività svolta dagli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo , le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
ART. 3 – CATEGORIE DI SOCI
L’Associazione ha le seguenti categorie di soci:
- a)fondatori: coloro che hanno preso parte alla stipula dell’atto costitutivo;
- b)ordinari: coloro che aderiscono per svolgere le attività associative e partecipano attivamente alla vita associativa;
ART. 4 – ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, condividono la finalità dell’associazione.
La qualità di socio ordinario si acquista a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, dietro richiesta dell’interessato, previo pagamento della quota sociale deliberata di anno in anno dall’assemblea.
I soci sono tenuti :
1- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
3- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
1- a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione
2- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per lo scioglimento anticipato dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ;
3- ad accedere alle cariche associative.
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO – DIMISSIONI
Ogni socio potrà essere escluso dall’Associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi dei componenti.
Costituiscono cause di esclusione dall’Associazione la commissione di illeciti in danno dell’Associazione stessa o di soci, il compimento di atti idonei a ledere il prestigio dell’Associazione od a compromettere o rendere più oneroso il raggiungimento dei fini associativi, o comunque la tenuta di condotte incompatibili con le regole etiche cui l’Associazione si ispira.
Costituisce altresì causa di esclusione il mancato pagamento dei contributi associativi.
Ogni socio potrà dimettersi dall’Associazione con comunicazione scritta.
ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vice-Presidente;
e.
il Tesoriere;
Le cariche sociali non possono essere retribuite, tuttavia può essere corrisposto un rimborso spese a tutte le persone che collaborano al regolare svolgimento delle funzioni societarie.
ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque, a discrezione dell’Assemblea, nominati dall’Assemblea stessa. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Il Presidente ed i membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non potranno essere revocati se non per compimento di illeciti in danno dell’Associazione o dei soci, od altro comportamento gravemente incompatibile con le finalità e l’etica associative. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta in sede di costituzione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
- a.provvede all’amministrazione del patrimonio associativo, al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tranne quelli riservati all’assemblea;
- b.nell’ambito dei programmi di massima approvati dall’Assemblea, organizza e gestisce le iniziative associative, delibera l’adesione dell’Associazione ad iniziative di terzi;
- c.stipula eventuali convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- d.delibera in merito all’accettazione di contributi all’attività associativa offerti da terzi;
- e.propone all’Assemblea Straordinaria l’eventuale adozione di un regolamento associativo e le relative modifiche.
- f.predispone il bilancio nei termini previsti dal presente statuto.
- g.vigila sull’osservanza dello statuto, sulla regolare gestione morale contabile e finanziaria dell’associazione.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta dei 3/5 del direttivo. La convocazione avviene mediante comunicazione del Presidente agli altri membri, ordinariamente mediante posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo può concedere al Tesoriere delega ad operare sui conti correnti bancari dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
ART. 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il presidente vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.
Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione.
ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci fondatori ed ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione, determinata come previsto dallo statuto.
È ammessa la partecipazione all’assemblea per delega conferita mediante atto scritto, munito della sottoscrizione del socio delegante, esclusivamente a favore di altro socio fondatore od ordinario.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio entro il mese di aprile , mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche per via telematica, contenente l’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può inoltre essere convocata a seguito di domanda firmata da almeno un quinto dei soci, recante l’indicazione degli argomenti che debbono essere trattati.
L’Assemblea è validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all’Assemblea medesima.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 – POTERI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci:
-
- delibera sui programmi inerenti l’attività dell’Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- approva per ciascun esercizio sociale, ed il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- autorizza il Consiglio direttivo al compimento di atti di straordinaria amministrazione, ogni qual volta comporti l’acquisto di beni immobili o mobili di valore superiore ad € 5.000, o la stipula di contratti che comportino a carico dell’Associazione l’assunzione di debiti per importo complessivo superiore ad € 5.000.
ART. 11 – MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Ogni modifica del presente statuto o dell’atto costitutivo dovrà essere deliberata da un’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata.
L’Assemblea Straordinaria si costituisce validamente con l’intervento, anche per delega conferita nelle forme ed alle persone di cui all’art. 9 che precede, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento nomina i liquidatori, in numero non superiore a tre.
L’eventuale attivo residuo del patrimonio sociale esaurita la liquidazione verrà devoluto a favore di Organizzazioni di Volontariato che hanno finalità analoghe alla presente associazione .
ART. 12 – REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
L’Assemblea Straordinaria costituita secondo le modalità e con la maggioranza di cui all’articolo che precede, è competente ad approvare, dietro eventuale proposta del Consiglio Direttivo, un regolamento associativo che disciplini lo svolgimento delle attività sociali.
ART. 13 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
- a.quote sociali;
- b.proventi da contributi versati a qualsiasi titolo di enti pubblici, imprese, banche o privati cittadini;
- c.contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d.contributi di organismi internazionali
- e.donazioni e lasciti testamentari
- f.rimborsi derivanti da convenzioni
- g.entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Le quote associative saranno determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui entreranno in vigore, e vengono saldate dai soci a mani del Tesoriere, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, dietro rilascio di quietanza.
In caso di mancato pagamento della quota associativa entro quindici giorni dalla scadenza, il Tesoriere provvederà a sollecitare il socio o sostenitore inadempiente a mezzo lettera. In caso di permanente inadempimento oltre dieci giorni dalla ricezione della stessa il socio o sostenitore verranno considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo, dietro proposta del Tesoriere, potrà disporre la proroga dei termini per il versamento delle quote associative.
ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Tesoriere è altresì tenuto a sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo finale dei profitti e delle perdite, che viene messo a disposizione dell’assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al Tesoriere, con almeno dieci giorni di preavviso, un rendiconto documentato ed aggiornato della situazione patrimoniale.
ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Associazione curerà per i propri soci che presteranno l’attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.
ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra questi e l’Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, scelti anche tra i non soci, da nominarsi uno per ciascuno delle parti contendenti, ed il terzo d’accordo tra i due così nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, su istanza della parte più diligente.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, salva diversa ed inderogabile disposizione di legge.
Cuneo, 28 novembre 2006
Letto firmato e sottoscritto
Figoni Mario
Pasquale Alessandra
Calzolari Stefano
Briatore Eleonora
Beccaria Elisa
Silumbra Massimo
Castellino Paola